Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco come verranno erogate: vedi tabelle INPS (2023)

Table of Contents
Circolare Inps n. 135 del 22/12/2022 1. RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI 1.1 INDICE DI RIVALUTAZIONE FINALE 2022 1.2 INDICE DI RIVALUTAZIONE PRELIMINARE PER IL 2023 2. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI CUI SONO ATTRIBUITI I BENEFICI DELLA LEGGE N. 206/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE (VITTIME DEL TERRORISMO E STRAGE IN MATRICE SCHERMO) 3. ASSISTENZA E INDENNIZZO 3.1 PENSIONI E ASSISTENZA SOCIALE 3.2 PRESTAZIONI PER DISABILI, INABILITA' CIVILI, CIVILI CIECHI E SORDI (CATEGORIA 044-INVCIV) 3.3 RIVALUTAZIONE CONTRIBUTI E CONTRIBUTI AGGIUNTIVI RELATIVI A PENSIONI PRIVILEGIATE DI PRIMA GRADO CONCESSE ALLE PENSIONI DELL'EX PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIVILE E MILITARE 4. TABELLA 5. ESIGENZE PERSONALI 6. AMMINISTRAZIONE FISCALE 6.1 RETTIFICHE FINALI 6.2 AGGIUNTA IRPEF 6.3 LIBERAZIONE DI 1.000 EURO PER SOPRAVVISSUTO ORFANO 7. PENSIONI PRIVATE 7.1 RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE PER DIVERSO BENEFICIARIO 7.2 AMMINISTRAZIONE DELLE PENSIONI DI SUPERSTIVITA' CON PENSIONI SCADUTE O SCADUTE 7.2.1 SCADENZA DEL PENULTIMO SOCIO NEL 2023 7.2.2 PENSIONI CON TUTTI GLI ISCRITTI SCADUTI 7.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI 7.4 AZZERAMENTO CONTROLLI ORDINARI DI INABILITA' SCADUTI PER CONTROLLI SANITARI 7.5 CONFIGURAZIONE DEL CODICE DI RICOSTITUZIONE UFFICIALE 7.6 RENDITE RINNOVATE A VALORE ZERO 8. PENSIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8.1 PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO AGGIUNTIVO SPECIALE 8.2 RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE PER DIVERSO BENEFICIARIO 8.3 ESENZIONE FISCALE PER LE VITTIME OBBLIGATE 8.4 ESENZIONE FISCALE PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE 9. SERVIZI DI SUPPORTO 9.1 PRESTAZIONI DI INABILITA' CIVILE SOGGETTE A VISITA SANITARIA 9.2 INDENNITÀ PER DIPENDENTI AFFETTI DA SPECIFICHE MALATTIE 9.3 CONVERSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' CIVILE IN ASSISTENZA SOCIALE 10. VANTAGGI DELL'ASSISTENTE DI IMBARCO 10.1 INDENNITÀ DI AZZERAMENTO IN SCADENZA NEL 2023 11. FREQUENZA E DATE DEI PAGAMENTI 11.1 CALENDARIO DEI PAGAMENTI 11.2 PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI 12. ATTESTATO DI PENSIONE PER L'ANNO 2023 Videos

L'Istituto, conCircolare INPS 22 dicembre 2022, n. 135, notifica il completamento di tutte le attività dirivalutazione della pensionee servizi di assistenza, preparazione alPagamento delle prestazioni previdenziali e previdenziali nel 2023e mostra in dettaglio tutte le operazioni effettuate.

Dal 1 gennaio 2023 la variazione percentuale per il calcolo delcompensodelle pensioni per il 2022 è fissato al 7,3%.

La proposta di bilancio per il 2023 prevede interventi volti a migliorare le modalità di assegnazione delrivalutazione automaticaper fasce di valore delle prestazioni previdenziali che superano di quattro volte la prestazione minima. Pertanto, al fine di evitare il pagamento di importi potenzialmente inadeguati, a tutti i beneficiari il cui cumulo pensionistico rientra nel limite di quattro volte il salario minimo corrisposto nel 2022 (pari a 2.101,52 euro) è stata accreditata una rivalutazione del 100%. Per i pensionati le cui prestazioni previdenziali cumulate superano tale limite, sarà imputato il riaccertamento della prima rata dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2023.

La circolare descrive ilaliquote finali delle prestazioni minime previdenzialiper i benefici ai dipendenti e le assicurazioni sulla vita per il 2022, informa l'indice di rivalutazione preliminare per il 2023 e il metodo di attribuzione della rivalutazione preliminare per il 2023, rilevando che l'importo minimo del beneficio è utilizzato anche come base per la determinazione delle soglie di riconoscimentobenefici legati al reddito.

Sono inoltre fornite tabelle che mostrano i Valori di trattamento minimo, i benefici pensionistici e i limiti di guadagno per l'ammissibilità a vari benefici legati al reddito, calcolati come multipli del Valore di trattamento minimo per il 2023.Per il 2023,l'età di ingressola pensionee tutto questo'sussidio socialeè lo stesso di67 anni. Tale limite è stato applicato ai casi interessati al momento del rinnovo.

pagamenti datrattamenti di rendita, unrecensioni, unassegno di cura e assegno di curapagato perinvalidi civilie anche ilINAIL Leibrentensono effettuati il ​​primo giorno di regolamento di ogni mese o il giorno successivo se festivo o non di prenotazione, con un unico ordine di pagamento, ad eccezione del mese di gennaio in cui il pagamento viene effettuato nel secondo giorno di regolamento. Il pagamento per il mese di gennaio 2023 sarà effettuato in3 gennaio.

Per le prestazioni vitalizie e pensionistiche, ilcertificato di pensioneper il 2023 sarà pubblicato suservizi onlinedisponibile sul sito istituzionale.

Circolare Inps n. 135 del 22/12/2022

L'Istituto ha completato la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni previdenziali in vista del pagamento delle prestazioni previdenziali e previdenziali nel 2023.

La presente circolare descrive nel dettaglio le operazioni svolte.

1. RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 10 novembre 2022 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che istituisce la “Perequazione automatica delle pensioni dal 1° anno 2023 Valore delle pensioni e variazione percentuale - anno 2022. Valore finale della variazione percentuale - anno 2021” (Allegato n. 1), che prevede all'articolo 2 che la variazione percentuale per il calcolo del conguaglio pensionistico per l'anno 2022 sia calcolata in l'importo del +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio in sede di liquidazione per l'anno successivo.

Si ricorda che la rivalutazione si basa sul c.d. cumulo compensativo, per cui tutte le pensioni cui si ha diritto sono versate dall'INPS e dagli altri enti ed iscritte nel registro centrale (art. 34 della legge 23 dicembre , 1998, n.448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione, le prestazioni depositate presso lo Sportello Centrale delle Pensioni che sono erogate da enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettamento al sistema di perequazione cumulativa, e le prestazioni dell'INPS con l'eccezione di quanto segue:

  • *Benefici delle assicurazioni volontarie (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni della cassa del clero e dell'ex ENPAO (CL, VOST), indennità di cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono indennizzate individualmente;
  • *Prestazioni ausiliarie (AS, PS, INVCIV) e pensioni beneficiarie di prestazioni concesse alle vittime di attentati terroristici e stragi di tale natura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2004, n.206 e successive modificazioni, singolarmente e con i propri criteri vengono rivalutati;
  • *Servizi di Assistenza alla Pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA) non valutati per tutta la loro durata ;
  • * pensioni di vecchiaia accumulate con perfezionamento le cui quote aziendali e fondiarie non sono state erogate per inosservanza dell'obbligo contributivo massimo (Articolo 1 comma 239 del dLegge 24 dicembre 2012, n.228, modificata dall'articolo 1, n.195, della legge 11 dicembre 2016, n.232).

Per i trattamenti da parte di enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo delle pensioni ai fini della perequazione è conservata in Anagrafe Centrale Previdenza nel campo "GP1AV35N" di ciascuna rata e assume valore 2 (SI Pari) o 1 (NO Pari).

L'eventuale importo dell'indennizzo nel trattamento globale sarà ripartito proporzionalmente alle pensioni, con le modalità previste dalla Circolare n. 2. 102 del 6 luglio 2004.

In caso di cumulo e cumulo delle pensioni, il compenso è ripartito tra le singole quote in percentuale del contributo di ciascuna quota alla pensione complessiva.

Si ricorda inoltre che la legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto, all'articolo 1, commi da 103 a 118, il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) all'INPS in luogo delle forme corrispondenti all'obbligo previdenziale, limitatamente all'economia sostitutiva. Per i giornalisti dipendenti sono state istituite le categorie pensionistiche 243 (VOPGI), 244 (IOPGI) e 245 (SOPGI). Tali trattamenti sono stati rivalutati secondo le regole generali di cui alla presente circolare.

La nuova misura di sussidio per l'assistenza personale e continuativa prestata dall'istituto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222, corrisponde a 585,51 euro.

Relativamente a quest'ultimo servizio, per effetto della successiva revisione d'ufficio, viene riconosciuta la maggiorazione spettante per il biennio 2021-2022.

1.1 INDICE DI RIVALUTAZIONE FINALE 2022

L'articolo 1 del citato decreto interministeriale 10 novembre 2022 ha stabilito in via definitiva che la differenza percentuale per il calcolo dell'adeguamento pensionistico per l'anno 2021 sarà fissata al + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che l'articolo 21.º, n.º 1, lettera a), del decreto legislativo 9 agosto 2022, n.115, trasformato, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142, fornito:

Per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per il 2022 e sostenere il potere d'acquisto delle pensioni, trovano applicazione in via eccezionale:

a) l'adeguamento per il calcolo del conguaglio pensionistico di cui all'articolo 24 n.5 della legge 28 febbraio 1986 n.41, relativo all'anno 2021, è anticipato al 1° novembre 2022“.

Si veda la Circolare n. 120 del 26 ottobre 2022 per la descrizione delle operazioni effettuate.

Di seguito si riportano i valori consuntivi per il 2022, tenuto conto che il valore minimo di trattamento è utilizzato anche come base per la determinazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni reddituali.

(Video) Rivalutazione delle pensioni del 2023, ecco quando verranno pagate: consultare le tabelle Inps

Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco come verranno erogate: vedi tabelle INPS (1)

1.2 INDICE DI RIVALUTAZIONE PRELIMINARE PER IL 2023

Come accennato al comma 1, la rivalutazione provvisoria delle pensioni è stata effettuata nella misura del + 7,3%.

Di seguito si riportano i valori provvisori per il 2023, per cui si precisa che il valore minimo di trattamento è utilizzato anche come base per la determinazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni correlate al reddito.

Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco come verranno erogate: vedi tabelle INPS (2)

1.3 Procedura per l'affidamento del riesame preliminare 2023

La Legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a riorganizzare le modalità di erogazione della rivalutazione automatica per gli importi delle prestazioni pensionistiche che superano di quattro volte la prestazione minima.

Pertanto, al fine di evitare il pagamento di importi potenzialmente inadeguati, la rivalutazione è stata distribuita al 100% a tutti i beneficiari il cui importo pensionistico cumulato rientra nel limite di quattro volte il salario minimo corrisposto nel 2022 (pari a 2.101,52 euro). . Per i pensionati il ​​cui trattamento previdenziale cumulato eccede il suddetto limite, la rivalutazione sarà imputata alla prima rata disponibile al momento dell'approvazione del regime indicato.

2. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI CUI SONO ATTRIBUITI I BENEFICI DELLA LEGGE N. 206/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE (VITTIME DEL TERRORISMO E STRAGE IN MATRICE SCHERMO)

L'articolo 3, n.º 4-quater, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n.50, trasformato, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 ha stabilito che dal 1° gennaio 2018 il diretto Trattamento dei pensionati vittime di attentati terroristici e stragi in questa matrice, dei loro superstiti, nonché di quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 206/2004, ogni anno è assicurata una rivalutazione automatica:

a) nell'ammontare della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

che significa alternativa

b) una maggiorazione annua massima dell'1,25%, calcolata sul valore del medesimo trattamento dell'anno precedente, secondo la struttura prevista dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. calcolare l'entità dell'aumento stesso da acquisire.

Si precisa che le pensioni cui si aggiungono le prestazioni per le vittime del terrorismo non sono soggette alla regola del cumulo perequativo e sono pertanto sempre rivalutate su base individuale.

Essendo l'indice ordinario per il 2023 superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata applicata all'importo complessivo nella misura indicata alla lettera a).

3. ASSISTENZA E INDENNIZZO

3.1 PENSIONI E ASSISTENZA SOCIALE

Si applicano anche alle prestazioni previdenziali gli indici di rivalutazione definitivi per il 2022 e provvisori per il 2023 indicati rispettivamente ai punti 1.1 e 1.2 che precedono.

Di seguito i valori definitivi per il 2022 e provvisori per il 2023 nonché i rispettivi limiti reddituali personali e coniugali.

Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco come verranno erogate: vedi tabelle INPS (3)

3.2 PRESTAZIONI PER DISABILI, INABILITA' CIVILI, CIVILI CIECHI E SORDI (CATEGORIA 044-INVCIV)

La misura compensativa, definitiva per il 2022 e prevista per il 2023, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni per mutilati, disabili, ciechi e sordomuti.

Sono stati aumentati del 5,1% i limiti reddituali per le pensioni a favore di mutilati civili, invalidi totali, ciechi civili e sordomuti.

Per la pensione sociale è fissato il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale e all'assegno di sostegno (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche alle prestazioni sociali in caso di invalidità civile.

Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco come verranno erogate: vedi tabelle INPS (4)

3.3 RIVALUTAZIONE CONTRIBUTI E CONTRIBUTI AGGIUNTIVI RELATIVI A PENSIONI PRIVILEGIATE DI PRIMA GRADO CONCESSE ALLE PENSIONI DELL'EX PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIVILE E MILITARE

La variazione percentuale dell'indice della retribuzione contrattuale dei lavoratori dell'industria senza assegni familiari, calcolata al netto delle variazioni del carico di lavoro (ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2021-luglio 2022 e il periodo precedente agosto 2020 a luglio 2021 era + 1,31%.

Ciò ha aumentato del +1,31% il tasso di indennizzo risarcibile per mutilati, disabili, ciechi e sordomuti. Si ricorda che il riaccertamento del compenso è soggetto solo a quanto previsto dall'articolo 2.º, n.º 1, della legge 21 novembre 1988, n.508 e successive modificazioni.

L'aliquota dell'1,31% si applica anche alle indennità e alle indennità connesse a pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione. Le relative tabelle sono pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(Video) ✅ UFFICIALE ✅ 2023 AUMENTO PENSIONI MINIME, LE CIFRE CORRETTE.

4. TABELLA

Nell'Appendice n. 2 sono riportate le tabelle che riportano i valori del trattamento minimo, delle prestazioni previdenziali e dei limiti reddituali per l'ammissibilità alle varie prestazioni correlate al reddito, costruiti come multipli del valore del trattamento minimo per l'anno 2023.

Inoltre, viene fornita un'utile tabella per il calcolo della “detrazione massima teorica” per la pensione in caso di recupero di “propri” versamenti indebitamente versati.

5. ESIGENZE PERSONALI

Si ricorda che per l'anno 2023 l'età per percepire la pensione di vecchiaia e l'assistenza sociale è di 67 anni. Tale limite è stato applicato ai casi interessati al momento del rinnovo.

6. AMMINISTRAZIONE FISCALE

Come è noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta d'acconto IRPEF viene quindi prelevata sull'importo complessivo delle pensioni corrisposte dall'INPS o da altri enti iscritti all'Anagrafe Centrale delle Previdenza e soggette a tassazione ordinaria, e degli altri servizi che l'INPS può corrispondere al beneficiario.

Parimenti, le detrazioni fiscali sono riscosse sull'intera base imponibile e distribuite proporzionalmente ai vari servizi.

Per l'anno 2023 sono state concesse le stesse detrazioni per i familiari a carico del dicembre 2022.

La richiesta di tassazione ad aliquota maggiorata (forfettaria) nonché la richiesta di mancata fruizione degli assegni personali devono essere rinnovate annualmente, come da avviso n.3.783 del 19 ottobre 2022. Le relative procedure sono disponibiliin linea, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni Fiscali – Domanda e Gestione” disponibile sul portalewww.inps.it.

Inoltre, la dichiarazione dei pensionati residenti all'estero che intendono beneficiare delle detrazioni dovute ai familiari (art. 12 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, cd TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente ; La dichiarazione, che contiene anche l'attestazione della sussistenza dei presupposti per poter beneficiare di dette detrazioni, può essere effettuata direttamente dai pensionati che usufruiscono del servizioin lineapresente nel modulo previdenziale dei cittadini (Detr. Fiscale penne residenti all'estero), disponibile sul portalewww.inps.it, o in alternativa tramite le sponsorizzazioni (che offrono sostegno gratuito) o le strutture territoriali dell'istituto.

Per i soggetti a carico per i quali nel 2022 è stata applicata l'aliquota massima (aliquota forfetaria) o l'imposizione lorda senza alcuna detrazione per i redditi da pensione:

  • *qualora la domanda per l'anno 2023 fosse stata presentata al momento della conclusione dell'operazione di rinnovo della pensione, da gennaio si applicherebbe anche la tassazione all'aliquota maggiorata (aliquota forfetaria) o al lordo senza detrazione per i redditi da pensione;
  • *Se la domanda per il 2023 non era ancora stata presentata al momento dell'elaborazione del provvedimento di rinnovo della pensione, la tassazione ordinaria è stata invece determinata utilizzando la detrazione della pensione.

6.1 RETTIFICHE FINALI

Qualora la detrazione fiscale per l'anno 2022 (IRPEF) fosse inferiore all'importo annuo dovuto, le differenze di carico fiscale saranno compensate come di consueto nelle rate pensionistiche di gennaio e febbraio 2023.

Per i pensionati con un valore pensionistico complessivo annuo fino a 18.000 euro e rimborso del debito superiore a 100 euro, le prestazioni legali sono state concesse fino a novembre 2023 (articolo 38.º, n. 7, del decreto legislativo 31 maggio 2010). , n. 78). , modificata con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

I valori rettificati sono certificati in CU2023 ai fini fiscali.

6.2 AGGIUNTA IRPEF

Le addizionali all'IRPEF saranno trattenute in rate di pari importo, con le consuete modalità, che si riepilogano come segue:

  • *Resto addizionale regionale 2022: da gennaio a novembre 2023;
  • *Addebito comunale residuo 2022: da gennaio a novembre 2023;
  • *Sversamento comunale in bolletta 2023: da marzo a novembre 2023.

L'ammontare delle maggiorazioni dipende dalle tariffe fissate dalle Regioni e dai Comuni e comunicate il giorno della procedura di proroga. Se le autorità locali approvano modifiche alle tariffe, gli importi dei supplementi sul saldo verranno azzerati a partire da marzo 2023.

6.3 LIBERAZIONE DI 1.000 EURO PER SOPRAVVISSUTO ORFANO

L'articolo 1, comma 249, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di stabilità 2017) prevede che le pensioni corrisposte agli orfani superstiti di assicurati e pensionati nell'ambito del regime generale dell'assicurazione obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché le gestioni separate concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai sensi dell'art. 8 del DPR 917/1986, per un importo superiore a 1.000 euro.

Eventuali conguagli sui crediti d'imposta spettanti ai prospect verranno corrisposti a partire dal mese di marzo.

7. PENSIONI PRIVATE

Sono illustrate le ulteriori attività svolte per le rendite private in concomitanza con le operazioni di rivalutazione.

7.1 RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE PER DIVERSO BENEFICIARIO

A fronte di quanto detto al punto 1.2, è stata attribuita anche una quota di rivalutazione del +7,3% ai contributi previdenziali spettanti al beneficiario diverso dal pensionato qualora sia individuato un piano con “versamenti ridotti o separati” da uno diventato i seguenti codici :

  • *M4 assegno divorzile ex coniugi superstiti;
  • *M5 assegno alimentare per i figli;
  • *M6 Assegno Pensionistico Ex Coniugi.

Parimenti è stato pareggiato l'ammontare delle “Altre Pensioni” risparmiate dagli uffici del Recovery Plan N1 – Fondo Ritenute Clero.

Cfr. Messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

7.2 AMMINISTRAZIONE DELLE PENSIONI DI SUPERSTIVITA' CON PENSIONI SCADUTE O SCADUTE

7.2.1 SCADENZA DEL PENULTIMO SOCIO NEL 2023

Dal mese in cui scade l'ultimo comproprietario viene corrisposta solo la quota del precedente comproprietario.

Come noto, dal momento in cui vi è un solo comproprietario, è necessario disporre del canone di locazione per verificare il diritto ai benefici legati al canone.

Se tale reddito non viene dichiarato, la posizione viene evidenziata con il valore997nessun campo "CIDEMIN".

In ogni caso, ai fini dell'attribuzione delle eventuali prestazioni connesse ai redditi pensionistici, si è tenuto conto dei redditi di cassa pensioni dell'anno in corso.

(Video) AUMENTO PENSIONI FEBBRAIO 2023, TABELLA E PERCENTUALI AGGIORNATI.

7.2.2 PENSIONI CON TUTTI GLI ISCRITTI SCADUTI

Per le pensioni ancora in vigore ma tutti titolari scaduti prima del 2023 (GP3CK02Z < 202302), il campo 'CIDEMIN' è stato popolato con il codice998sia per le pensioni AGO che per le casse speciali ed ex ENPALS.

7.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

I trattamenti familiari non sono contemplati dall'articolo 35.º, n.º 10-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 2008, n.207 trasformato, con modificazioni, dalla legge n.14/2009. Per evitare pagamenti per trattamenti inappropriati, il pagamento sarà sospeso da gennaio 2023 se non vi è alcun reddito nella pensione del richiedente dopo il 2018.

Per le posizioni interessate è stato inserito il reddito previsto per il 2022 con il valore 6 nel quarto byte del campo “GP2KF11” ed è stato valorizzato il campo “CIDEMIN” con il codice907.

7.4 AZZERAMENTO CONTROLLI ORDINARI DI INABILITA' SCADUTI PER CONTROLLI SANITARI

Gli assegni ordinari di invalidità delle Direzioni AGO, delle Casse Speciali Telefono, Elettricità e Autoferrotranvieri e dell'ex ENPALS, con data di revisione sanitaria nel 2023 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2023, sono stati soppressi da il mese successivo alla data indicata.

Per la cassa di volo (categoria 045), il pagamento viene effettuato presso la sede centrale da gennaio 2023.

7.5 CONFIGURAZIONE DEL CODICE DI RICOSTITUZIONE UFFICIALE

Come di consueto, le pensioni rinnovate prima del gennaio 2023 sono state erogate con il valore aggiornato e contrassegnate con la sigla4(da sostituire a credito) o7(da resettare) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni sono trattate centralmente come previsto al punto 1.2 dell'avviso n.1. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate e pagate allo stesso livello del 2022 sono state contrassegnate con la sigla5nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Nel caso di fondi speciali, le voci con GP1AF05R = 4/5/7 sono elencate in un apposito elenco delle pensioni da verificare (PENS0052) per la somministrazione da parte delle strutture territoriali.

Anche le rendite contrassegnate dal codice sono state rinnovate allo stesso valore del 20220nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore004in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni i cui dati reddituali documentati non consentono il calcolo ai sensi della normativa vigente.

Le informazioni sul tipo di rinnovo contenute in 'GP1AF05R' sono visualizzate anche nel campo 'CPRD' della riga movimento relativa al rinnovo.

7.6 RENDITE RINNOVATE A VALORE ZERO

L'elenco delle pensioni rinnovate per il 2023 con valore pari a “zero” è disponibile in intranet negli elenchi parametrici al percorso: “Processi” > “Pensionato assicurato” > “Prestazioni di quiescenza” > “Procedure di gestione della pensione” > “Operative Report - Liste parametriche".

Per tali posti le strutture territoriali provvedono ad organizzare i necessari controlli e, se necessario, a provvedere alla reintegrazione o alla revoca.

8. PENSIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1 PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO AGGIUNTIVO SPECIALE

Per effetto dell'applicazione percentuale dell'indennizzo automatico, l'importo mensile dell'indennizzo straordinario aggiuntivo è di 863,30 euro dal 1° gennaio 2023; il valore del medesimo compenso alla tredicesima mensilità è fissato in 843,30 euro.

In caso di cumulo di due o più pensioni erogate dall'INPS e da altri enti previdenziali si veda quanto previsto dalla Nota Operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso, per tutte le rateizzazioni a partire dal 1° gennaio 2022, l'importo dell'indennità straordinaria in quel momento versato è stato bloccato, con la percentuale di compensazione calcolata sulla pensione annua lorda e l'indennità speciale accreditata solo sull'importo mensile della pensione articolo.

Queste situazioni sono state contrassegnate con il codice "E2".

Se l'indennizzo straordinario aggiuntivo è già bloccato per l'importo dovuto il 31 dicembre 1997 ai sensi dell'articolo 59.º, n.13 della legge 27 dicembre 1997, n.12. 449 del 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n., con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. Articolo 1.º, n.º 483, della legge 27 dicembre 2013, n.147, questi blocchi rimangono fissi. Le situazioni sopra individuate sono state rispettivamente identificate dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “ DO8", "DO9", "DO0", "RE1", "RE2", "RE3", "RE4", "RE5", "RE6", "RE7", "RE8", "RE9" e "MI1" " .

Si conferma che anche per l'anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla pubblica amministrazione, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del beneficiario, abbina automaticamente i codici identificativi degli stessi -denominati "principali " Pensione e assegnazione "in aggiunta" dell'aumento del compenso in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni di reversibilità con il reddito del beneficiario (art. 1 n. 41 della legge 8 agosto 1995 n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e di reversibilità erogate dalla pubblica amministrazione è stato il valore della rendita indiretta/reversibile versata fino al 1° gennaio 2023, tenuto conto del valore della rendita diretta corrisposta alla stessa data, se il valore è superiore al reddito già registrato in banca dati.

8.2 RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE PER DIVERSO BENEFICIARIO

La corresponsione degli aumenti compensativi descritti vale anche per la pensione semplice, indiretta o reversibile spettante proporzionalmente al coniuge superstite e al coniuge divorziato titolare di assegno di divorzio.

Si ricorda che il rendiconto annuale degli alimenti corrisposti all'ex coniuge superstite e/o ai figli del convivente o del pensionato deve essere fornito direttamente dall'operatore, secondo le modalità stabilite dal giudice in sede di affidamento degli incarichi - gestione dei lavoratori pubblici.

8.3 ESENZIONE FISCALE PER LE VITTIME OBBLIGATE

Per il trattamento delle domande di esenzione fiscale per i soggetti danneggiati da richiedere nel 2023, si veda la Comunicazione n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le strutture territoriali dovranno rimborsare l'IRPEF e l'eventuale acconto del contributo comunale solo se relativi all'anno solare 2023.

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Per quanto riguarda invece il rimborso di somme già trattenute per lo stesso motivo, relative all'anno 2022:

  • *se la pensione era già classificata come infortunato coatto (microqualifica T425) nel 2022 (entro la rata di dicembre 2022), l'accredito sarà effettuato centralmente nelle rate successive a gennaio 2023;
  • *Tuttavia, se la pensione è classificata come vittima fiscale da gennaio 2023, la regolarizzazione fiscale deve essere effettuata nel sistema della piattaforma fiscale con rettifica UC.

8.4 ESENZIONE FISCALE PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Gli enti locali sono tenuti a rimborsare l'IRPEF e l'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se relativi all'anno solare 2023.

Per le modalità di gestione operativa si vedano le comunicazioni n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

9. SERVIZI DI SUPPORTO

9.1 PRESTAZIONI DI INABILITA' CIVILE SOGGETTE A VISITA SANITARIA

L'articolo 25.º, nº 6-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2014, n.90, modificato, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che gli invalidi civili e le persone con disabilità che sono in possesso di relazioni nelle quali è previsto l'aggiornamento, in attesa dell'effettuazione di eventuali visite di audit e del relativo processo di verifica conservano tutti i diritti acquisiti in merito a benefici, vantaggi e benefici di qualsiasi natura.

Per le prestazioni a favore di civili con disabilità per le quali è memorizzata in banca dati una data di controllo sanitario dall'entrata in vigore della Legge n. 114/2014, il pagamento è confermato fino alla visita di controllo programmata dall'Istituto.

9.2 INDENNITÀ PER DIPENDENTI AFFETTI DA SPECIFICHE MALATTIE

L'indennità prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 350 a beneficio dei lavoratori con anemia falciforme talassoterapica e a beneficio dei lavoratori con talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea che sono inquadrati in la categoria INVCIV, le prestazioni con fasce 70, 71, 72 e 73 sono state prorogate per l'adeguamento 2023 dell'importo del trattamento minimo.

9.3 CONVERSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' CIVILE IN ASSISTENZA SOCIALE

Articolo 18.º, nº 4, del decreto legislativo 6 luglio 2011, n.98, modificato, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 78/2010, trasformato, con modificazioni , con la legge n. 122/2010 stabilisce che l'età minima per percepire l'assistenza sociale, nonché l'assistenza sociale sostitutiva della pensione di invalidità civile, l'indennità mensile per gli invalidi parziali e la pensione irreversibile per i sordi devono essere commisurate alla aumento della speranza di vita.

Il requisito di età per il diritto alle prestazioni sociali per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 è di 67 anni.

Pertanto, in sede di proroga, sono state ricalcolate le prestazioni per disabili e sordomuti che hanno compiuto i 67 anni entro il 30 novembre 2023, con assegnazione del valore dell'assegno sociale a partire dal mese successivo all'età prevista reddito utilizzato per determinare il I dati necessari per il diritto e l'importo dell'assistenza sociale sono conservati nell'archivio.

In mancanza di informazioni aggiornate, dal mese successivo al compimento del 67° anno di età, l'assistenza sociale è stata erogata senza il pagamento previsto dall'art. 67 della L. 448/1998 (ex L. 100.000) e dall'art. , n 18.000 lire).

Le strutture territoriali devono provvedere alla rivalutazione delle pensioni per le quali non sono disponibili informazioni sul reddito e comunicare i dati aggiornati del pensionato e, nel caso di coppie sposate, anche del coniuge.

10. VANTAGGI DELL'ASSISTENTE DI IMBARCO

Le prestazioni legate alla pensione, che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 e dall'articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n.92, dalla categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO , 127-CRED27; 128-COOP28; 129 - VESO29; 143 - APESOCIALE; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, che non sono di natura previdenziale, mantengono il loro valore come determinato alla Data di entrata in vigore per tutta la loro durata.

Va inoltre tenuto presente che l'erogazione di tali prestazioni avviene sempre con accantonamento separato, anche per i percettori di altre prestazioni previdenziali o previdenziali, per consentire la quantificazione dei finanziamenti erogati dalle società licenziate.

Tuttavia, la tassazione dei servizi normalmente tassati si basa sulle regole generali del cumulo.

10.1 INDENNITÀ DI AZZERAMENTO IN SCADENZA NEL 2023

I benefici dovuti nel 2023 sono stati azzerati nel mese indicato nell'apposito campo (“GP1AF06”).

Il pagamento dell'eventuale rata della tredicesima mensilità è stato cumulato con l'ultima mensilità.

11. FREQUENZA E DATE DEI PAGAMENTI

11.1 CALENDARIO DEI PAGAMENTI

Si precisa che il pagamento delle prestazioni pensionistiche, degli assegni, delle pensioni e degli assegni di invalidità e dei vitalizi INAIL viene generalmente effettuato il primo giorno lavorativo bancario di ogni mese, o il giorno successivo se festivo o non bancario, con un unico ordine di pagamento,ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento viene effettuato il secondo giorno lavorativo bancario (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituito daArte. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n.205).

Di seguito è riportato il programma di pagamento mensile per il 2023.

Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco come verranno erogate: vedi tabelle INPS (5)

11.2 PAGAMENTI ANNUALI E SEMESTRALI

Come da D.M. 25/03/1998 Per quanto riguarda la cadenza mensile di pagamento della pensione, il pagamento mensile fino al 2% della prestazione minima è anticipato in rate annuali. Il pagamento degli importi mensili superiori al 2% e fino al 15% del trattamento minimo è anticipato in rate semestrali.

I limiti sono arrotondati a 5 euro.

Di seguito, pertanto, i limiti e le scadenze di pagamento annuali e semestrali per il 2023:

Rivalutazione delle pensioni 2023, ecco come verranno erogate: vedi tabelle INPS (6)

12. ATTESTATO DI PENSIONE PER L'ANNO 2023

Per i servizi previdenziali e assistenziali, l'avviso di pensione 2023 è iscritto tra i serviziin lineadisponibile sul sito istituzionalewww.inps.it.

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Last Updated: 01/31/2023

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